Da legislazione vigente, un paziente che venga dimesso da una struttura ospedaliera e che volesse una copia della propria cartella clinica, ha pieno diritto a chiederla e ottenerla. Il tutto gratis, almeno per la prima copia.
Lo specifica il Garante della Protezione dei Dati Personali a seguito di alcuni reclami di utenti che, avendo fatto la richiesta indicata, non sono stati soddisfatti.
L’Autorità elenca i documenti che attestano il diritto dell’utente a ottenere la propria cartella clinica. Il primo è una sentenza della Corte Europea riguardante un caso tedesco, che sottolinea: “l’obbligo di fornire all’interessato, a titolo gratuito, una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento grava sul titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, di detto regolamento”.
Il Garante peraltro aggiunge che, anche in presenza di una precedente normativa nazionale, non è possibile porre “ponga a carico dell’interessato le spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento”. Infine, l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 sottolinea, nella sua prima fase, che il paziente ha diritto di ottenere una copia integrale della propria cartella clinica, senza alcuna omissione di dati.
Inserite nuove FAQ per supportare gli utenti
Al fine di proteggere i cittadini e supportarli nella loro intenzione di richiedere e ottenere la cartella clinica relativa a un ricovero ospedaliero, il Garante per la protezione dei dati personali ha elaborato e pubblicato una serie di Faq.
Vediamole. La prima domanda riguarda i dati che si possono ottenere presentando istanza di accesso alla propria cartella clinica ai sensi dell’articolo 15 del RGPD.
Il Garante sottolinea che il paziente può e deve ottenere una copia completa della documentazione e non solo i propri dati personali. La seconda domanda si concentra sul diritto alla gratuità della copia, confermandolo. Al terzo punto il Garante sottolinea che la necessità di fornire la copia integrale della cartella clinica spetta al titolare del trattamento, ponendo attenzione a garantire all’interessato di verificare l’esattezza, la completezza, nonché l’intelligibilità dei dati richiesti.
Da ultimo, il Garante sottolinea anche che il RGPD non specifica come comportarsi in caso di richiesta di cartella clinica senza istanza appropriata, quindi suggerisce una certa elasticità.